Art. 15

Modifiche degli allegati

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche degli allegati 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ che modificano il presente regolamento: a) modificando i valori limite di cui all’allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test; b) aggiungendo sostanze nell’allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi. Nell’ambito della sua preparazione di tali atti delegati, la Commissione consulta i pertinenti portatori di interesse, in particolare quelli nell’industria chimica e nel settore del commercio al dettaglio. Qualora vi sia un cambiamento improvviso nella valutazione del rischio per quanto riguarda l’uso improprio di sostanze per la fabbricazione illecita di esplosivi e imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’ si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. 2.   La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna modifica dei valori limite di cui all’allegato I e per ciascuna nuova sostanza aggiunta nell’allegato II. Ciascun atto delegato è basato su un’analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.
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