Art. 12 · Linee guida

Art. 12

Linee guida

In vigore dal 20 giu 2019
Linee guida 1.   La Commissione fornisce regolarmente linee guida aggiornate destinate ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti, con l’obiettivo di facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. La Commissione consulta il comitato permanente in materia di precursori su qualsiasi progetto di linee guida o loro aggiornamenti. Le linee guida includono in particolare: a) informazioni su come condurre le ispezioni; b) informazioni su come applicare le restrizioni e i controlli a norma del presente regolamento ai precursori di esplosivi disciplinati ordinati a distanza da privati o da utilizzatori professionali; c) informazioni sulle possibili misure che i mercati online devono adottare per garantire il rispetto del presente regolamento; d) informazioni su come scambiare informazioni pertinenti tra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali e tra gli Stati membri; e) informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette; f) informazioni sulle modalità di immagazzinamento atte a garantire che un precursore di esplosivi disciplinato sia immagazzinato in condizioni di sicurezza; g) altre informazioni ritenute utili. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi. 3.   La Commissione assicura che le linee guida di cui al paragrafo 1 siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
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