Art. 9
Obblighi degli Stati membri
In vigore dal 20 giu 2019
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Ogni Stato membro stabilisce un metodo per l'assegnazione dello sforzo di pesca massimo consentito alle navi o ai gruppi di navi battenti la sua bandiera in conformità dei criteri indicati all' del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Uno Stato membro può modificare la sua ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo i giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca della stessa zona geografica, a condizione che applichi un fattore di conversione suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili. I giorni di pesca scambiati e il fattore di conversione sono messi a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri immediatamente e comunque entro 10 giorni lavorativi.
4. Gli Stati membri che autorizzano le navi battenti la loro bandiera a pescare con reti da traino provvedono affinché tale attività di pesca non superi una durata massima di 15 ore per giorno di pesca per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente.
Gli Stati membri possono concedere una deroga fino a 18 ore per giorno di pesca per tenere conto del tempo di transito tra il porto e la zona di pesca. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.
5. In deroga al paragrafo 3, qualora una nave eserciti attività di pesca per due diversi gruppi di stock durante una giornata di pesca, mezza giornata di pesca è dedotta dallo sforzo di pesca massimo consentito assegnato a tale nave per ciascun gruppo di stock.
6. Gli Stati membri rilasciano alle navi battenti la loro bandiera e adibite alla pesca degli stock interessati le autorizzazioni di pesca per le zone di cui all'allegato I e in conformità dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
7. Gli Stati membri provvedono affinché nel periodo di applicazione del piano non si verifichi un aumento della capacità totale, espressa in GT e in kW, corrispondente alle autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità del paragrafo 6.
8. Ogni Stato membro elabora e mantiene aggiornato un elenco delle navi cui sono state rilasciate autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 6 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Gli Stati membri trasmettono i loro elenchi per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno.
9. Gli Stati membri sorvegliano il loro regime di gestione dello sforzo di pesca e provvedono affinché lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all' non superi i limiti stabiliti.
10. Conformemente ai principi di buona governance di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono promuovere sistemi di gestione partecipativa a livello locale al fine di conseguire gli obiettivi del piano.
Storico versioni
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