Art. 8

Pesca ricreativa

In vigore dal 20 giu 2019
Pesca ricreativa 1.   Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto rilevante sulla mortalità per pesca di uno stock elencato all', paragrafo 2, il Consiglio può fissare limiti non discriminatori per la pesca ricreativa. 2.   Nel fissare i limiti di cui al paragrafo 1, il Consiglio si basa su criteri trasparenti e oggettivi, che comprendono criteri ambientali, sociali ed economici. I criteri utilizzati possono comprendere, in particolare, l'impatto della pesca ricreativa sull'ambiente, l'importanza di tale attività per la società e il suo contributo all'economia delle zone costiere. 3.   Se del caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa.
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