Art. 6

Misure di salvaguardia

In vigore dal 20 giu 2019
Misure di salvaguardia 1.   Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al BPA, si adottano tutte le misure correttive adeguate atte a garantire il rapido ritorno degli stock considerati al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, nonostante l', paragrafo 3, lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato a livelli compatibili con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di FMSY per lo stock più vulnerabile, tenendo conto del calo della biomassa. 2.   Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al BLIM, si adottano ulteriori misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock considerati al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, nonostante l', paragrafo 3, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta agli stock considerati e l'adeguata riduzione dello sforzo di pesca massimo consentito. 3.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere: a) misure a norma degli e da 11 a 14 del presente regolamento; e b) misure di emergenza in conformità degli del regolamento (UE) n. 1380/2013. 4.   La scelta delle misure di cui al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva è inferiore ai livelli di cui all'.
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