Art. 12
Gestione degli stock oggetto di catture accessorie e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti
In vigore dal 20 giu 2019
Gestione degli stock oggetto di catture accessorie e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti
1. Gli stock di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca quale definito all', paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le misure di gestione per gli stock di cui all', paragrafo 3, in particolare le misure tecniche di conservazione enumerate all', sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili.
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