Art. 14
Disposizioni sull'obbligo di sbarco
In vigore dal 20 giu 2019
Disposizioni sull'obbligo di sbarco
Per tutti gli stock di specie presenti nel Mar Mediterraneo occidentale soggetti all'obbligo di sbarco a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock elencati all', paragrafo 2, del presente regolamento ai quali si applica l'obbligo di sbarco, previa consultazione degli Stati membri alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione di modalità dettagliate per l'attuazione di tale obbligo secondo il disposto dell', paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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