Art. 16
Modifiche del piano
In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del piano
1. Qualora i pareri scientifici evidenzino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate all', paragrafo 2, e all'allegato I, al fine di tenere conto di tali variazioni.
2. Qualora, sulla base dei pareri scientifici, ritenga che l'elenco degli stock considerati, debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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