Art. 17

Monitoraggio e valutazione del piano

In vigore dal 20 giu 2019
Monitoraggio e valutazione del piano 1.   Ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli indicatori quantificabili comprendono stime annuali di mortalità attuale per pesca rispetto all' FMSY (F/FMSY), la biomassa riproduttiva (spawning stock biomass – SSB) e gli indicatori socioeconomici per gli stock considerati e, ove possibile, per gli stock oggetto di catture accessorie. A questi possono essere aggiunti altri indicatori sulla base dei pareri scientifici. 2.   Entro il 17 luglio 2024 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock considerati e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'.
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