Art. 15

Cooperazione regionale

In vigore dal 20 giu 2019
Cooperazione regionale 1.   L', paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013: a) per la prima volta entro dodici mesi dopo il 16 luglio 2019 e successivamente entro dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano in conformità dell', paragrafo 2, del presente regolamento; b) entro il 1o luglio dell'anno che precede l'anno di applicazione delle misure; e/o c) ogniqualvolta lo ritengano necessario, in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock cui si applica il presente regolamento. 3.   La delega di potere di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.
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