Art. 13

Misure di conservazione specifiche

In vigore dal 20 giu 2019
Misure di conservazione specifiche 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle seguenti misure tecniche di conservazione: a) indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; b) indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari degli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; c) limitazioni o divieti concernenti l'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; d) fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento, per garantire la protezione del novellame; e e) misure concernenti la pesca ricreativa. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'.
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