Art. 11
Zone vietate alla pesca
In vigore dal 20 giu 2019
Zone vietate alla pesca
1. In aggiunta a quanto disposto dall' del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'uso di reti da traino nel Mar Mediterraneo occidentale è vietato all'interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde dell'isobata di 100 metri, per tre mesi ogni anno, consecutivi se opportuno, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. I suddetti tre mesi di divieto annuale sono stabiliti da ciascuno Stato membro e si applicano durante il periodo più pertinente, determinato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tale periodo è comunicato senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.
2. In deroga al paragrafo 1 e purché sia giustificato da vincoli geografici particolari, come l'estensione limitata della piattaforma continentale o la grande distanza dalle zone di pesca, gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, altre zone vietate alla pesca, a condizione di realizzare una riduzione di almeno il 20 % delle catture di novellame di nasello in ogni sottozona geografica. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.
3. Entro il 17 luglio 2021 gli Stati membri interessati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, istituiscono altre zone vietate alla pesca se vi sono prove di un'elevata concentrazione di novellame, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock considerati.
4. Le altre zone vietate alla pesca istituite a norma del paragrafo 3 sono valutate in particolare dallo CSTEP, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale. Qualora tale valutazione indichi che tali zone vietate alla pesca non corrispondono ai loro obiettivi, gli Stati membri le riesaminano alla luce di tali raccomandazioni.
5. Se le zone vietate alla pesca di cui al paragrafo 3 del presente articolo interessano pescherecci di più Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell' del presente regolamento, atti delegati intesi a stabilire dette zone di divieto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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