Art. 10

Comunicazione dei dati pertinenti

In vigore dal 20 giu 2019
Comunicazione dei dati pertinenti 1.   Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (13). 2.   I dati relativi allo sforzo di pesca sono aggregati per mese e comprendono le informazioni di cui all'allegato II. Il formato dei dati aggregati è l'XML Schema Definition basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca di cui al paragrafo 1 prima del 15 di ogni mese.
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Comunicazione dei dati pertinenti (Art. 10 Regolamento (UE) 2019/1022) — Testo vigente | Portale Normativo