Art. 7
Regime di gestione dello sforzo di pesca
In vigore dal 20 giu 2019
Regime di gestione dello sforzo di pesca
1. Tutte le navi operanti con reti da traino nelle zone, nei gruppi di stock e nelle categorie di lunghezza di cui all'allegato I sono soggette a un regime di gestione dello sforzo di pesca.
2. Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici e ai sensi dell', il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo di pesca e Stato membro.
3. In deroga all', paragrafo 1, e nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, per i primi cinque anni di applicazione del piano:
a)
nel primo anno di applicazione del piano, ad eccezione delle GSA in cui lo sforzo di pesca è già stato ridotto di oltre il 20 % durante il periodo di riferimento, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto del 10 % rispetto al livello di riferimento;
b)
dal secondo al quinto anno di applicazione del piano, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto al massimo del 30 % durante tale periodo. La diminuzione dello sforzo di pesca può essere integrata da misure tecniche o altre misure di conservazione pertinenti, adottate a norma del diritto dell'Unione, al fine di raggiungere l'FMSY entro il 1o gennaio 2025.
4. Il periodo di riferimento di cui al paragrafo 3 è calcolato da ciascuno Stato membro per ciascun gruppo di sforzo di pesca o GSA come sforzo medio di pesca, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e tiene conto unicamente delle navi attive nel corso di tale periodo.
5. Se dai migliori pareri scientifici disponibili risulta che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, lo sforzo di pesca massimo consentito per l'attrezzo in questione può essere stabilito sulla base di tali pareri scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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