Art. 64
Deroghe
In vigore dal 5 giu 2019
Deroghe
1. Gli Stati membri possono chiedere deroghe alle pertinenti disposizioni degli , dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 1 e 4, degli , degli articoli da 14 a 17, degli articoli da 19 a 27, degli articoli da 35 a 47 e dell' purché:
a)
gli Stati membri possano dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di piccoli sistemi isolati e piccoli sistemi connessi;
b)
le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE non possano essere interconnesse con il mercato dell'Unione dell'energia per ragioni fisiche evidenti.
Nella situazione di cui alla lettera a) del primo comma, la deroga è limitata nel tempo ed è soggetta alle condizioni finalizzate ad accrescere la competizione e l'integrazione con il mercato interno dell'energia elettrica.
Nella situazione di cui alla lettera b) del primo comma, la deroga non è limitata nel tempo.
Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
La deroga concessa ai sensi del presente articolo mira a garantire di non ostacolare la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell'energia, l'elettromobilità e la gestione della domanda.
Quando decide di concedere una deroga, la Commissione definisce in che misura la deroga deve tener conto dell'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti.
2. Gli , l', paragrafo 1, l', paragrafo 2, lettere c) e g), gli articoli da 8 a 17, l', paragrafi 5 e 6, gli , l', paragrafi 1 e 2, l', paragrafi da 4 a 8, l', paragrafo 1, lettera c), l', paragrafo 2, lettere b) e c), l', paragrafo 2, ultimo comma, gli articoli da 23 a 27, l', paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli da 35 a 47, l', paragrafo 2, e gli non si applicano a Cipro fino a quando il suo sistema di trasmissione è connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessioni.
Qualora il sistema di trasmissione di Cipro non sia connesso ai sistemi di trasmissione di altri Stati membri mediante interconnessioni entro il 1o gennaio 2026, Cipro valuta la necessità di una deroga a tali disposizioni e può presentare alla Commissione una richiesta per la proroga della deroga. La Commissione valuta se l'applicazione delle disposizioni rischi di causare seri problemi per la gestione del sistema elettrico a Cipro o se si preveda che la loro applicazione a Cipro apporti benefici al funzionamento del mercato. Sulla base di tale valutazione, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla proroga totale o parziale della deroga. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle deroghe concesse a norma dell' della direttiva (UE) 2019/944.
4. In relazione al conseguimento dell'obiettivo di interconnessione per il 2030, come stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999, si tiene debitamente conto del collegamento elettrico tra Malta e Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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