Art. 34

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

In vigore dal 5 giu 2019
Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione 1.   I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENTSO per l'energia elettrica per contribuire alle attività di cui all', paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano. L'ENTSO per l'energia elettrica promuove la cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale assicurando l'interoperabilità, la comunicazione e il monitoraggio delle prestazioni regionali nelle aree non ancora oggetto di armonizzazione a livello di Unione. 2.   I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l'energia di riserva. 3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere stabilita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento, stabilendo l'area geografica coperta da ciascuna struttura di cooperazione regionale. A tal fine la Commissione consulta le autorità di regolazione, l'ACER e l'ENTSO per l'energia elettrica. Gli atti delegati di cui al presente paragrafo non pregiudicano l'.
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