Art. 33

Costi

In vigore dal 5 giu 2019
Costi I costi relativi alle attività dell'ENTSO per l'energia elettrica di cui agli articoli da 28 a 32 e da 58 a 61 del presente regolamento, nonché all' del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi solo se ragionevoli e adeguati.
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