Art. 35
Istituzione e mandato dei centri di coordinamento regionali
In vigore dal 5 giu 2019
Istituzione e mandato dei centri di coordinamento regionali
1. Entro il 5 luglio 2020, tutti i gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema presentano alle autorità di regolazione interessate una proposta relativa all'istituzione di centri di coordinamento regionali in conformità dei criteri stabiliti nel presente capo.
Le autorità di regolazione della regione di gestione del sistema riesaminano e approvano la proposta.
La proposta comprende almeno i seguenti elementi:
a)
lo Stato membro in cui sarà ubicata la sede dei centri di coordinamento regionale e gli operatori dei sistemi di trasmissione partecipanti;
b)
le modalità organizzative, finanziarie e operative necessarie ad assicurare la gestione efficiente, sicura e affidabile del sistema di trasmissione interconnesso;
c)
un piano di attuazione per l'entrata in funzione dei centri di coordinamento regionali;
d)
gli statuti e i regolamenti interni dei centri di coordinamento regionali;
e)
una descrizione dei processi cooperativi a norma dell';
f)
una descrizione delle disposizioni concernenti la responsabilità dei centri di coordinamento regionali in conformità dell';
g)
se sono mantenuti due centri di coordinamento regionali in base a un sistema di rotazione a norma dell', paragrafo 2, una descrizione delle modalità per definirne chiaramente le responsabilità e le procedure per l'esecuzione dei loro compiti.
2. A seguito dell'approvazione, da parte delle autorità di regolazione, della proposta di cui al paragrafo 1, i centri di coordinamento regionali sostituiscono i coordinatori regionali della sicurezza istituiti ai sensi dell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009 ed entrano in funzione entro il 1o luglio 2022.
3. I centri di coordinamento regionali presentano la forma giuridica di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).
4. Nell'esercizio dei loro compiti ai sensi del diritto dell'Unione, i centri di coordinamento regionali operano in maniera indipendente rispetto ai singoli interessi nazionali o agli interessi dei gestori dei sistemi di trasmissione.
5. I centri di coordinamento regionali integrano il ruolo dei gestori dei sistemi di trasmissione svolgendo compiti di rilevanza regionale che sono loro assegnati in conformità dell'. I gestori dei sistemi di trasmissione sono responsabili della gestione dei flussi di energia elettrica e della sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema dell'energia elettrica, conformemente all', paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/944.
Storico versioni
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