Art. 37
Compiti dei centri di coordinamento regionali
In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dei centri di coordinamento regionali
1. I centri di coordinamento regionali effettuano nell'intera regione di gestione del sistema in cui sono stabiliti almeno i seguenti compiti di rilevanza regionale:
a)
calcolo coordinato della capacità, secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;
b)
analisi coordinata della sicurezza, secondo le metodologie sviluppate conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;
c)
creazione di modelli di rete comuni, secondo le metodologie e le procedure sviluppate conformemente all'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;
d)
sostegno per la valutazione della coerenza dei piani di difesa e dei piani di ripristino dei gestori dei sistemi di trasmissione, conformemente alla procedura stabilita nel codice di rete in materia di emergenza e ripristino adottato sulla base dell', paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009;
e)
previsioni regionali di adeguatezza dei sistemi ad una settimana e fino all'orizzonte temporale almeno del giorno prima e preparazione di azioni di riduzione dei rischi, conformemente alla metodologia di cui all' del regolamento (UE) 2019/941 e alle procedure stabilite nell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;
f)
coordinamento regionale della pianificazione delle indisponibilità, secondo le procedure e le metodologie stabilite nell'orientamento sulla gestione del sistema adottato sulla base dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;
g)
formazione e certificazione del personale che lavora per i centri di coordinamento regionali;
h)
sostegno per il coordinamento e l'ottimizzazione del ripristino regionale come richiesto dai gestori dei sistemi di trasmissione;
i)
realizzazione di analisi e rendicontazione successive alla gestione e successive ai disturbi;
j)
dimensionamento regionale della capacità di riserva;
k)
agevolazione dell'approvvigionamento regionale della capacità di bilanciamento;
l)
sostegno ai gestori dei sistemi di trasmissione, su loro richiesta, nell'ottimizzazione delle transazioni che coinvolgono più di due gestori dei sistemi di trasmissione;
m)
compiti relativi all'identificazione degli scenari di crisi regionali dell'energia elettrica se e nella misura in cui sono delegati ai centri di coordinamento regionali a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/941
n)
compiti relativi all'identificazione delle valutazioni stagionali sull'adeguatezza se e nella misura in cui sono delegati ai centri di coordinamento regionali a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/941;
o)
calcolo del valore della capacità in entrata massima disponibile per la partecipazione della capacità estera ai meccanismi di capacità al fine di formulare una raccomandazione a norma dell', paragrafo 7;
p)
compiti relativi al sostegno dei gestori dei sistemi di trasmissione nell'individuazione delle esigenze di nuove capacità di trasmissione, di potenziamento della capacità di trasmissione esistente o delle loro alternative, che devono essere presentate ai gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 ed essere incluse nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all' della direttiva (UE) 2019/944.
I compiti di cui al primo comma sono definiti più in dettaglio all'allegato I.
2. Su proposta della Commissione o di uno Stato membro, il comitato istituito dall' della direttiva (UE) 2019/944 formula un parere sull'assegnazione di nuovi compiti consultivi ai centri di coordinamento regionali. Se tale comitato formula un parere favorevole all'assegnazione di nuovi compiti consultivi, i centri di coordinamento regionali svolgono tali compiti sulla base di una proposta elaborata dall'ENTSO per l'energia elettrica e approvata dall'ACER conformemente alla procedura di cui all'.
3. I gestori dei sistemi di trasmissione forniscono ai rispettivi centri di coordinamento regionali le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.
4. I centri di coordinamento regionali forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione della regione di gestione del sistema tutte le informazioni necessarie per attuare le azioni coordinate e le raccomandazioni elaborate dai centri di coordinamento regionali.
5. Per i compiti di cui al presente articolo non contemplati dai pertinenti codici di rete o orientamenti, l'ENTSO per l'energia elettrica elabora una proposta conformemente alla procedura di cui all'. I centri di coordinamento regionali svolgono tali compiti sulla base della proposta a seguito dell'approvazione dell'ACER.
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