Art. 39

Modalità di lavoro

In vigore dal 5 giu 2019
Modalità di lavoro 1.   I centri di coordinamento regionali elaborano modalità di lavoro efficienti, inclusive, trasparenti e che agevolano il consenso per gestire gli aspetti di pianificazione e gestione correlati ai compiti da svolgere, tenendo conto, in particolare, delle specificità e delle esigenze di tali compiti, come specificato nell'allegato I. I centri di coordinamento regionali elaborano altresì un processo per eventuali revisioni di dette modalità di lavoro. 2.   I centri di coordinamento regionali assicurano che le modalità di lavoro di cui al paragrafo 1 prevedano norme per la notifica alle parti interessate.
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Modalità di lavoro (Art. 39 Regolamento (UE) 2019/943) — Testo vigente | Portale Normativo