Art. 36

Ambito geografico dei centri di coordinamento regionali

In vigore dal 5 giu 2019
Ambito geografico dei centri di coordinamento regionali 1.   Entro il 5 gennaio 2020 l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER una proposta che specifica quali gestori dei sistemi di trasmissione, zone di offerta, confini tra le zone di offerta, regioni di calcolo della capacità e regioni di coordinamento dell'indisponibilità sono coperti da ciascuna delle regioni di gestione del sistema. La proposta tiene conto della topologia della rete, compresi il grado di interconnessione e di interdipendenza dei sistemi elettrici in termini di flussi e la dimensione della regione, che copre almeno una regione di calcolo della capacità. 2.   I gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema partecipano al centro di coordinamento regionale di tale regione. In circostanze eccezionali, se l'area di controllo di un gestore del sistema di trasmissione appartiene a varie aree sincrone, il gestore del sistema di trasmissione può partecipare a due centri di coordinamento regionali. Per i confini tra le zone di offerta adiacenti alle regioni di gestione del sistema, la proposta di cui al paragrafo 1 specifica il modo in cui si deve svolgere il coordinamento tra i centri di coordinamento regionali per tali confini. Per l'area sincrona dell'Europa continentale, se le attività di due centri di coordinamento regionali possono sovrapporsi in una regione di gestione del sistema, gli operatori dei sistemi di trasmissione di tale regione di gestione del sistema decidono di designare un centro di coordinamento regionale unico nella regione o stabiliscono che i due centri di coordinamento regionali effettuino alcuni o tutti i compiti di rilevanza regionale nell'intera regione di gestione del sistema sulla base di un sistema di rotazione mentre altri compiti sono effettuati da un unico centro di coordinamento regionale designato. 3.   Entro tre mesi dal ricevimento della proposta di cui al paragrafo 1, l'ACER approva la proposta che definisce le regioni di gestione del sistema o propone modifiche. In quest'ultimo caso, l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER. 4.   I gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti possono presentare all'ACER una proposta di modifica delle regioni di gestione del sistema definite a norma del paragrafo 1. Si applica la procedura di cui al paragrafo 3.
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