Art. 30

Compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica

In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica 1.   L'ENTSO per l'energia elettrica dovrebbe: a) sviluppare codici di rete nei settori di cui all', paragrafi 1 e 2, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'; b) adottare e pubblicare ogni due anni un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione (piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione); c) preparare e adottare proposte relative alla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse a norma dell' e proposte relative alle specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità a norma dell', paragrafo 11; d) adottare raccomandazioni in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e gestori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi; e) adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra i centri di coordinamento regionali; f) adottare una proposta che definisca la regione di gestione del sistema in conformità dell'; g) cooperare con i gestori dei sistemi di distribuzione e l'EU DSO; h) promuovere la digitalizzazione delle reti di trasmissione, compresa la diffusione di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti e l'acquisizione efficiente di dati in tempo reale; i) adottare strumenti comuni di gestione della rete per garantire il coordinamento della gestione della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca, incluso lo sviluppo di tali piani mediante un programma di ricerca efficiente. Gli strumenti indicano, tra l'altro: i) le informazioni, comprese le opportune informazioni relative al giorno successivo, infragiornaliere e in tempo reale, che servono per migliorare il coordinamento operativo, nonché la frequenza ottimale per la raccolta e lo scambio di tali informazioni; ii) la piattaforma tecnologica per lo scambio di informazioni in tempo reale e, ove opportuno, le piattaforme tecnologiche per la raccolta, il trattamento e la trasmissione delle altre informazioni di cui al punto i), nonché per l'attuazione delle procedure atte a migliorare il coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione, affinché tale trasmissione si diffonda a livello di Unione; iii) il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione mettono i dati operativi a disposizione degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato a sostenerli al fine di conseguire il coordinamento operativo, nonché dell'ACER; e iv) il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione designano un punto di contatto incaricato di rispondere ai quesiti degli altri gestori dei sistemi di trasmissione o di qualsiasi organismo debitamente autorizzato come indicato al punto iii), oppure dell'ACER, in merito a tali informazioni; j) adottare un programma annuale di lavoro; k) contribuire all'istituzione di requisiti di interoperabilità e di procedure trasparenti e non discriminatorie per l'accesso ai dati come stabilito all' della direttiva (UE) 2019/944; l) adottare una relazione annuale; m) elaborare e adottare valutazioni stagionali sull'adeguatezza a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/941; n) promuovere la sicurezza informatica e la protezione dei dati in collaborazione con le autorità competenti e le entità regolamentate; o) tenere conto dello sviluppo della gestione della domanda nell'adempimento dei suoi compiti. 2.   L'ENTSO per l'energia elettrica riferisce all'ACER in merito alle carenze individuate per quanto riguarda l'istituzione e le prestazioni dei centri di coordinamento regionali. 3.   L'ENTSO per l'energia elettrica pubblica i verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dei comitati e provvede alla pubblicazione periodica di informazioni sul processo decisionale utilizzato e sulle attività svolte. 4.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera j), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo. 5.   L'ENTSO per l'energia elettrica fornisce all'ACER tutte le informazioni da questo richieste per svolgere i suoi compiti ai sensi dell', paragrafo 1. Al fine di consentire all'ENTSO per l'energia elettrica di soddisfare tale requisito, i gestori dei sistemi di trasmissione gli forniscono le informazioni richieste. 6.   Su richiesta della Commissione, l'ENTSO per l'energia elettrica fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'.
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