Art. 61
Orientamenti
In vigore dal 5 giu 2019
Orientamenti
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti vincolanti nei settori elencati nel presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti nei settori nei quali tali atti potrebbero essere elaborati anche nell'ambito della procedura dei codici di rete norma dell', paragrafo 1 e 2. Tali orientamenti sono adottati, a seconda della rispettiva delega di potere di cui al presente regolamento, sotto forma di atti delegati o di esecuzione
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' per integrare il presente regolamento definendo orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione. Tali orientamenti precisano, nel rispetto dei principi definiti agli :
a)
modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell', paragrafo 2;
b)
modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell', paragrafo 3, secondo comma;
c)
metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell', in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine o terminano nei sistemi di trasmissione dei singoli Stati membri, a norma dell', paragrafo 5;
d)
metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell', paragrafo 6;
e)
trattamento dettagliato dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; e
f)
accordi per la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua, a norma dell'.
4. Ove opportuno, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento. Tali orientamenti possono specificare quanto segue:
a)
i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica in attuazione dell' della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 5 a 10, degli articoli da 13 a 17 e degli del presente regolamento;
b)
i dettagli delle norme sugli incentivi agli investimenti in capacità degli interconnettori, compresi i segnali differenziati per località in attuazione dell'.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare orientamenti sul coordinamento operativo tra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello di Unione. Tali orientamenti sono coerenti con i codici di rete di cui all' e si basano su di essi e si basano sulle specifiche adottate di cui all', paragrafo 1, lettera i). Nell'adottare tali orientamenti la Commissione tiene conto dei diversi requisiti operativi regionali e nazionali.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
6. Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione consulta l'ACER, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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