Art. 60
Modifiche dei codici di rete
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche dei codici di rete
1. Alla Commissione è conferito il potere di modificare i codici di rete nei settori elencati all', paragrafi 1 e 2, e a norma della pertinente procedura di cui all'. Anche l'ACER può proporre modifiche ai codici di rete in conformità dei paragrafi da 2 a 3 del presente articolo.
2. Le persone che potrebbero avere un interesse al codice di rete adottato ai sensi dell', compresi l'ENTSO per l'energia elettrica, l'EU DSO, le autorità di regolazione, i gestori del sistema di trasmissione e i gestori del sistema di distribuzione, gli utenti del sistema e i consumatori, possono proporre all'ACER progetti di modifica a tale codice di rete. L'ACER può anche proporre modifiche di sua iniziativa.
3. L'ACER può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo dette proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. Se considera ammissibile una proposta di modifica se propone modifiche di sua iniziativa, l'ACER consulta tutte le parti interessate conformemente all' del regolamento (UE) 2019/942.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:943:oj#art-60