Art. 58

Adozione dei codici di rete e degli orientamenti

In vigore dal 5 giu 2019
Adozione dei codici di rete e degli orientamenti 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione o delegati, fatte salve le competenze di cui agli . Tali atti possono essere adottati sia come codici di rete sulla base di proposte di testo elaborate dall'ENTSO per l'energia elettrica o, se così disposto nell'elenco di priorità di cui all', paragrafo 3, dall'EU DSO, se del caso in cooperazione con l'ENTSO per l'energia elettrica, e dall'ACER ai sensi della procedura di cui all', sia come orientamenti conformemente alla procedura di cui all'. 2.   I codici di rete e gli orientamenti a) assicurano il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento; b) tengono conto, ove opportuno, delle specificità regionali; c) non vanno al di là di quanto è necessario allo scopo di cui alla lettera a); e d) lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di redigere codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio interzonale.
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Adozione dei codici di rete e degli orientamenti (Art. 58 Regolamento (UE) 2019/943) — Testo vigente | Portale Normativo