Art. 56

Consultazioni nel processo di sviluppo dei codici di rete

In vigore dal 5 giu 2019
Consultazioni nel processo di sviluppo dei codici di rete 1.   Nel partecipare allo sviluppo di nuovi codici di rete a norma dell', l'EU DSO conduce un ampio processo di consultazione, in una fase iniziale e in modo aperto e trasparente, coinvolgendo tutte le parti interessate e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tali parti interessate, secondo le procedure per la consultazione di cui all'. Alla consultazione partecipano anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di generazione, gli utenti del sistema compresi i clienti, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La consultazione si prefigge di enucleare le opinioni e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale. 2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici. 3.   L'EU DSO tiene debitamente conto delle opinioni fornite durante le consultazioni. Prima di adottare le proposte per i codici di rete di cui all', l'EU DSO illustra come si sia tenuto conto delle osservazioni raccolte nel corso della consultazione. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua decisione.
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