Art. 53

Creazione dell'EU DSO

In vigore dal 5 giu 2019
Creazione dell'EU DSO 1.   L'EU DSO è composto, come minimo, da un'assemblea generale, da un consiglio direttivo, da un gruppo di consiglieri strategici, da un gruppo di esperti e da un segretario generale. 2.   Entro il 5 luglio 2020, i gestori dei sistemi di distribuzione presentano alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto conformemente all', ivi compreso un codice di condotta, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno che comprende le norme per la consultazione dell'ENTSO per l'energia elettrica e delle altre parti interessate, nonché le norme per il finanziamento dell'EU DSO. Il progetto di regolamento interno dell'EU DSO garantisce la rappresentanza equilibrata di tutti i gestori dei sistemi di distribuzione partecipanti. 3.   Entro due mesi dal ricevimento del progetto di statuto, dell'elenco degli iscritti e del progetto di regolamento interno, l'ACER trasmette alla Commissione un parere, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti dei sistemi di distribuzione. 4.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ACER, la Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno tenendo conto del parere dell'ACER di cui al paragrafo 3. 5.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere positivo della Commissione, i gestori dei sistemi di distribuzione costituiscono l'EU DSO e ne adottano e pubblicano lo statuto e il regolamento interno. 6.   I documenti di cui al paragrafo 2 sono trasmessi alla Commissione e all'ACER nel caso in cui siano modificati o su richiesta motivata della Commissione o dell'ACER. La Commissione e l'ACER formulano un parere in linea con la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 7.   I costi relativi alle attività dell'EU DSO sono a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione che ne sono membri iscritti e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.
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