Art. 54

Principali norme e procedure dell'EU DSO

In vigore dal 5 giu 2019
Principali norme e procedure dell'EU DSO 1.   Lo statuto dell'EU DSO, adottato in conformità dell', salvaguarda i seguenti principi: a) la partecipazione ai lavori dell'EU DSO è limitata ai membri iscritti, con possibilità di delega tra i membri; b) le decisioni strategiche riguardanti le attività dell'EU DSO e gli orientamenti per il consiglio direttivo sono adottati dall'assemblea generale; c) le decisioni dell'assemblea generale sono adottate in conformità delle seguenti norme: i) ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale al proprio numero di clienti; ii) è raggiunto il 65 % dei voti attribuiti ai membri; e iii) la decisione è adottata dalla maggioranza del 55 % dei membri. d) le decisioni dell'assemblea generale sono rigettate in conformità delle seguenti norme: i) ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale al proprio numero di clienti; ii) è raggiunto il 35 % dei voti attribuiti ai membri; e iii) la decisione è rigettata da almeno il 25 % dei membri; e) il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale con un mandato di quattro anni al massimo; f) il consiglio direttivo nomina il presidente e tre vicepresidenti tra i suoi membri; g) la cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione a norma degli è gestita dal consiglio direttivo; h) le decisioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta; i) sulla base di una proposta del consiglio direttivo, l'assemblea generale nomina tra i suoi membri il segretario generale conferendogli un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta; j) sulla base di una proposta del consiglio direttivo, l'assemblea generale nomina i gruppi di esperti; ciascun gruppo non può avere più di 30 membri, con la possibilità di un terzo di membri esterni all'EU DSO; è inoltre istituito un gruppo di esperti «per paese», composto esattamente da un rappresentante dei gestori dei sistemi di distribuzione per Stato membro. 2.   Le procedure adottate dall'EU DSO garantiscono il trattamento equo e adeguato dei suoi membri e riflettono la diversità della struttura geografica ed economica dei suoi membri. In particolare, le procedure prevedono che: a) il consiglio direttivo sia composto dal presidente e da 27 rappresentanti dei membri, dei quali: i) nove sono rappresentanti dei membri aventi più di un milione di utenti della rete; ii) nove sono rappresentanti dei membri aventi più di 100 000 e meno di un milione di utenti della rete; e iii) nove sono i rappresentanti dei membri aventi meno di 100 000 utenti della rete; b) i rappresentanti delle associazioni esistenti di gestori dei sistemi di distribuzione possano partecipare alle riunioni del consiglio direttivo in qualità di osservatori; c) il consiglio direttivo non possa essere composto da più di tre rappresentanti di membri che hanno sede nello stesso Stato membro o che appartengono allo stesso gruppo industriale; d) i vicepresidenti del consiglio direttivo siano nominati tra i rappresentanti dei membri di ciascuna delle categorie di cui alla lettera a); e) i rappresentanti di membri con sede in uno stesso Stato membro o appartenenti allo stesso gruppo industriale non possano costituire la maggioranza dei partecipanti al gruppo di esperti; f) il consiglio direttivo istituisca un gruppo consultivo strategico che fornisce il proprio parere al consiglio direttivo e ai gruppi di esperti ed è composto da rappresentanti delle associazioni europee dei gestori dei sistemi di distribuzione e rappresentanti degli Stati membri che non sono rappresentati nel consiglio direttivo.
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