Art. 62
Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate
In vigore dal 5 giu 2019
Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate
Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle contenute nello stesso, negli orientamenti di cui all' o nei codici di rete di cui all', purché tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione.
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