Art. 62

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 5 giu 2019
Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle contenute nello stesso, negli orientamenti di cui all' o nei codici di rete di cui all', purché tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:943:oj#art-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo