Art. 66

Sanzioni

In vigore dal 5 giu 2019
Sanzioni 1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento, dei codici di rete adottati a norma dell' e degli orientamenti adottati a norma dell', e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell', paragrafo 3, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell', paragrafo 5, primo comma. Per determinare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, non hanno carattere penale.
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