Art. 65
Comunicazione di informazioni e riservatezza
In vigore dal 5 giu 2019
Comunicazione di informazioni e riservatezza
1. Gli Stati membri e le autorità di regolazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza delle informazioni richieste.
2. Se lo Stato membro o l'autorità di regolazione interessata non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento direttamente alle imprese interessate.
Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.
3. Nella richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall', paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.
4. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone fisiche autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali siano autorizzati a fornire le informazioni per conto del loro cliente, questi ultimi conservano la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. Se un'impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite e precisa le sanzioni previste dall', paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all'autorità di regolazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.
6. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono utilizzate soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
La Commissione non divulga le informazioni protette dal segreto professionale che sono state acquisite in forza del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:943:oj#art-65