Art. 48
Piano decennale di sviluppo della rete
In vigore dal 5 giu 2019
Piano decennale di sviluppo della rete
1. Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all', paragrafo 1, lettera b), comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema.
In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello di Unione:
a)
si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. 347/2013; esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all' di detto regolamento;
b)
per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli della direttiva (UE) 2019/944; e
c)
individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.
Per quanto concerne la lettera c) del primo comma, un riesame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti da procedure o prassi di approvazione diverse può essere allegato al piano di sviluppo della rete a livello di Unione.
2. L'ACER fornisce un parere sui piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello di Unione. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello di Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello di Unione. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è sviluppato conformemente all' della direttiva (UE) 2019/944, l'ACER raccomanda che l'autorità di regolazione pertinente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell', paragrafo 7, di tale direttiva e ne informa la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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