Art. 44

Struttura organizzativa

In vigore dal 5 giu 2019
Struttura organizzativa 1.   I gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema stabiliscono la struttura organizzativa dei centri di coordinamento regionali in modo da assicurare lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti. La struttura organizzativa specifica: a) i poteri, i compiti e le responsabilità del personale; b) i rapporti funzionali e gerarchici tra le varie componenti e i processi dell'organizzazione. 2.   I centri di coordinamento regionali possono istituire uffici regionali per affrontare le specificità subregionali o istituire centri di coordinamento regionali ancillari per l'esercizio efficiente e affidabile dei loro compiti, qualora ciò risulti strettamente necessario.
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Struttura organizzativa (Art. 44 Regolamento (UE) 2019/943) — Testo vigente | Portale Normativo