Art. 43
Consiglio di amministrazione dei centri di coordinamento regionali
In vigore dal 5 giu 2019
Consiglio di amministrazione dei centri di coordinamento regionali
1. Ai fini dell'adozione di misure relative alla governance e del monitoraggio delle proprie prestazioni, i centri di coordinamento regionali istituiscono un consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione è costituito da membri che rappresentano tutti i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano ai pertinenti centri di coordinamento regionali.
3. Il consiglio di amministrazione ha il compito di:
a)
elaborare e avallare gli statuti e i regolamenti interni dei centri di coordinamento regionali;
b)
decidere e avallare la struttura organizzativa;
c)
preparare e avallare il bilancio annuale;
d)
elaborare e avallare i processi cooperativi in conformità dell'.
4. Le competenze del consiglio di amministrazione non comprendono quelle connesse alle attività quotidiane dei centri di coordinamento regionali e all'esercizio dei loro compiti.
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