Art. 43

Consiglio di amministrazione dei centri di coordinamento regionali

In vigore dal 5 giu 2019
Consiglio di amministrazione dei centri di coordinamento regionali 1.   Ai fini dell'adozione di misure relative alla governance e del monitoraggio delle proprie prestazioni, i centri di coordinamento regionali istituiscono un consiglio di amministrazione. 2.   Il consiglio di amministrazione è costituito da membri che rappresentano tutti i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano ai pertinenti centri di coordinamento regionali. 3.   Il consiglio di amministrazione ha il compito di: a) elaborare e avallare gli statuti e i regolamenti interni dei centri di coordinamento regionali; b) decidere e avallare la struttura organizzativa; c) preparare e avallare il bilancio annuale; d) elaborare e avallare i processi cooperativi in conformità dell'. 4.   Le competenze del consiglio di amministrazione non comprendono quelle connesse alle attività quotidiane dei centri di coordinamento regionali e all'esercizio dei loro compiti.
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