Art. 45
Attrezzature e personale
In vigore dal 5 giu 2019
Attrezzature e personale
I centri di coordinamento regionali dispongono di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale.
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