Art. 2

Modifiche della direttiva 2002/49/CE

In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche della direttiva 2002/49/CE La direttiva 2002/49/CE è così modificata: 1) all’ è aggiunta la lettera seguente: «w) “archivio dati”, un sistema d’informazione, gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente, contenente le informazioni e i dati sul rumore ambientale resi disponibili mediante nodi nazionali di comunicazione e di scambio dei dati sotto il controllo degli Stati membri.»; 2) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I piani d’azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotano sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione di tali piani. I riesami e le rielaborazioni, che in conformità del primo comma dovrebbero essere effettuati nel 2023, sono posticipati e il nuovo termine sarà il 18 luglio 2024.»; 3) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche da essi elaborate, e se del caso adottate, e i piani d’azione da essi messi a punto siano resi disponibili e divulgati al pubblico ai sensi della normativa unionale pertinente, in particolare le direttive 2003/4/CE (*3) e 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e secondo gli allegati IV e V della presente direttiva, anche mediante le tecnologie dell’informazione disponibili. (*3)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26)." (*4)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).»;" 4) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani di azione di cui all’allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli . A tal fine gli Stati membri si limitano a introdurre elettronicamente le informazioni in un archivio dati obbligatorio che deve essere istituito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Lo Stato membro che desideri aggiornare le informazioni, all’atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all’archivio dati, descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi dell’aggiornamento.»; 5) nell’allegato VI, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Meccanismo di scambio delle informazioni La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, sviluppa, mediante atti di esecuzione, un meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni per condividere le informazioni risultanti dalle mappe acustiche strategiche e dalle sintesi dei piani di azione, di cui all’, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.».
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