Art. 10
Modifiche del regolamento (CE) n. 338/97
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 338/97
L’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 è così modificato:
1)
le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
In base alle informazioni di cui alla lettera a) presentate dagli Stati membri, i servizi della Commissione rendono disponibile, entro il 31 ottobre di ogni anno, un quadro generale a livello di Unione che illustra l’introduzione nell’Unione, l’esportazione e la riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest’ultima.
c)
Fatto salvo l’articolo 20 del presente regolamento, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, un anno prima di ogni riunione della conferenza delle parti della Convenzione, tutte le informazioni relative al pertinente periodo precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all’articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della Convenzione. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il formato in cui tali informazioni sono presentate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.
d)
In base alle informazioni di cui alla lettera c) presentate dagli Stati membri, la Commissione rende disponibile un quadro generale a livello di Unione che illustra in che misura è attuato il presente regolamento e ne è garantita l'applicazione.»;
2)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
Le autorità di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, tutte le informazioni relative all’anno precedente per la stesura del rapporto annuale sul commercio illegale di cui alla risoluzione CITES Conf. 11.17 (Rev. CoP 17).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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