Art. 9
Modifiche del regolamento (CE) n. 2173/2005
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 2173/2005
Il regolamento (CE) n. 2173/2005 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e la procedura mediante cui gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, i servizi della Commissione mettono a disposizione annualmente un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Entro il dicembre 2021 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento in base alle informazioni, in particolare alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’esperienza acquisita in merito all’applicazione di tale regolamento. Nel far ciò tiene conto dei progressi registrati nell’attuazione degli accordi di partenariato volontari. Essa riferisce ogni cinque anni i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di proposte di miglioramento del sistema di licenze FLEGT.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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