Art. 7
Modifiche del regolamento (CE) n. 166/2006
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 166/2006
Il regolamento (CE) n. 166/2006 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività di cui all’allegato I, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nell’allegato, comunica all’autorità competente con mezzi elettronici le informazioni per identificare il complesso in base al formato di cui all’, paragrafo 2, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.»;
2)
all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione mediante trasferimento elettronico una relazione contenente tutti i dati di cui all’, paragrafi 1 e 2, secondo il formato ed entro la data stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2. I dati sono comunicati in ogni caso entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
3. I servizi della Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, includono le informazioni comunicate dagli Stati membri nel PRTR europeo entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 2.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Riservatezza
Lo Stato membro che, a norma dell’ della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), consideri riservate determinate informazioni, indica nella relazione di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, per l’anno di riferimento interessato, in modo distinto per ciascun complesso quali informazioni non possono essere pubblicate e ne indica il motivo.
(*8) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).»;"
4)
gli articoli 16 e 17 sono soppressi;
5)
l’allegato III è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1010:oj#art-7