Art. 6
Modifiche della direttiva 2010/63/UE
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche della direttiva 2010/63/UE
La direttiva 2010/63/UE è così modificata:
1)
l’articolo 43 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli Stati membri possono esigere che la sintesi non tecnica del progetto specifichi se il progetto debba essere sottoposto a valutazione retrospettiva e, se così, ne fissano il termine. In tal caso, dal 1o gennaio 2021 gli Stati membri provvedono affinché la sintesi non tecnica del progetto sia aggiornata in base ai risultati della valutazione retrospettiva entro sei mesi dal completamento di quest’ultima.
3. Gli Stati membri pubblicano, fino al 31 dicembre 2020, le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni. A decorrere dal 1o gennaio 2021 gli Stati membri presentano, ai fini della loro pubblicazione, le sintesi non tecniche dei progetti, al più tardi entro sei mesi dall’autorizzazione, e le eventuali relative revisioni, mediante trasferimento elettronico alla Commissione.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce un formato comune per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 56, paragrafo 3. I servizi della Commissione istituiscono e mantengono una base di dati a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni.»;
2)
l’articolo 54 è così modificato:
a)
il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:
«INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI STATISTICI
1. Entro il 10 novembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni sull’attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell’, paragrafo 1, e degli articoli 26, 28, 34, 38, 39, 43 e 46.
Gli Stati membri presentano e pubblicano i suddetti dati, mediante trasferimento elettronico secondo un formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.
Entro sei mesi dalla presentazione da parte degli Stati membri dei dati di cui al secondo comma, i servizi della Commissione pubblicano e aggiornano periodicamente un quadro generale a livello di Unione sulla base di tali dati.
2. Gli Stati membri raccolgono e pubblicano, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull’uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull’effettiva gravità delle procedure e sull’origine e le specie di primati non umani utilizzati nelle procedure.
Gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni statistiche, al più tardi entro il 10 novembre dell’anno successivo, mediante trasferimento elettronico secondo un formato disaggregato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.
La Commissione istituisce e mantiene una banca dati a libero accesso a contenuto ricercabile per le suddette informazioni statistiche. Su base annua i servizi della Commissione pubblicano le informazioni statistiche fornite dagli Stati membri in conformità del presente paragrafo e una relativa relazione sintetica.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un formato e contenuti comuni per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 56, paragrafo 3.»;
3)
l’articolo 57 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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