Art. 5
Modifiche della direttiva 2009/147/CE
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche della direttiva 2009/147/CE
La direttiva 2009/147/CE è così modificata:
1)
L'articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni sei anni, nello stesso anno della relazione elaborata in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*6), una relazione sull’attuazione delle misure adottate a norma della presente direttiva e gli effetti principali di tali misure. La relazione è messa a disposizione del pubblico e include, in particolare, le informazioni sullo stato e sulle tendenze delle specie di uccelli selvatici protette dalla presente direttiva, sulle minacce e sulle pressioni cui le specie sono sottoposte, sulle misure di conservazione adottate e sul contributo fornito dalla rete di zone di protezione speciale agli obiettivi di cui all’ della presente direttiva.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale formato è armonizzato con il formato della relazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16 bis, paragrafo 2 della presente direttiva.
(*6) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).»;"
b)
al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, elabora e pubblica ogni sei anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1.»;
2)
È inserito l’articolo seguente:
«Articolo 16 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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