Art. 4

Modifiche della direttiva 2007/2/CE

In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche della direttiva 2007/2/CE La direttiva 2007/2/CE è così modificata: 1) l’articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri aggiornano, ove necessario, e pubblicano delle relazioni sintetiche. Tali relazioni, che saranno rese pubbliche dai servizi della Commissione assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, comprendono una breve descrizione:»; b) il paragrafo 3 è soppresso; 2) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 L’Agenzia europea dell’ambiente pubblica e aggiorna annualmente il quadro generale a livello di Unione in base ai metadati e ai dati messi a disposizione dagli Stati membri mediante i loro servizi di rete in conformità dell’articolo 21. Il quadro generale a livello di Unione comprende, se del caso, indicatori di risultato, risultati ed effetti della presente direttiva, mappe d’insieme a livello di Unione e relazioni sintetiche degli Stati membri. Entro il 1o gennaio 2022, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione della direttiva e della sua attuazione e la rende disponibile al pubblico. Tra gli elementi su cui tra gli altri si basa la valutazione rientra quanto segue: a) l’esperienza acquisita dall’attuazione della direttiva; b) le informazioni raccolte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 21 e i quadri generali a livello di Unione stilati dall’Agenzia europea dell’ambiente; c) i pertinenti dati scientifici analitici; d) altre informazioni, tra cui pertinenti dati scientifici analitici, ritenute necessarie secondo gli orientamenti per legiferare meglio e ottenute avvalendosi di processi efficaci ed efficienti di gestione delle informazioni.».
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