Art. 4
Modifiche della direttiva 2007/2/CE
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche della direttiva 2007/2/CE
La direttiva 2007/2/CE è così modificata:
1)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri aggiornano, ove necessario, e pubblicano delle relazioni sintetiche. Tali relazioni, che saranno rese pubbliche dai servizi della Commissione assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, comprendono una breve descrizione:»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
2)
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
L’Agenzia europea dell’ambiente pubblica e aggiorna annualmente il quadro generale a livello di Unione in base ai metadati e ai dati messi a disposizione dagli Stati membri mediante i loro servizi di rete in conformità dell’articolo 21. Il quadro generale a livello di Unione comprende, se del caso, indicatori di risultato, risultati ed effetti della presente direttiva, mappe d’insieme a livello di Unione e relazioni sintetiche degli Stati membri.
Entro il 1o gennaio 2022, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione della direttiva e della sua attuazione e la rende disponibile al pubblico. Tra gli elementi su cui tra gli altri si basa la valutazione rientra quanto segue:
a)
l’esperienza acquisita dall’attuazione della direttiva;
b)
le informazioni raccolte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 21 e i quadri generali a livello di Unione stilati dall’Agenzia europea dell’ambiente;
c)
i pertinenti dati scientifici analitici;
d)
altre informazioni, tra cui pertinenti dati scientifici analitici, ritenute necessarie secondo gli orientamenti per legiferare meglio e ottenute avvalendosi di processi efficaci ed efficienti di gestione delle informazioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1010:oj#art-4