Art. 1
Modifiche della direttiva 86/278/CEE
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche della direttiva 86/278/CEE
La direttiva 86/278/CEE è così modificata:
1)
all’ sono aggiunte le lettere seguenti:
«e) “servizi relativi ai dati territoriali”: servizi relativi ai dati territoriali quali definiti all’, punto 4, della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
f) “set di dati territoriali”: un set di dati territoriali quale definito all’, punto 3, della direttiva 2007/2/CE.
(*1) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Gli Stati membri provvedono a che siano tenuti registri aggiornati, e che in tali registri figurino:
a)
i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per usi agricoli;
b)
la composizione e le caratteristiche dei fanghi, rispetto ai parametri di cui all’allegato II A;
c)
il tipo di trattamento impiegato, conformemente all’, lettera b);
d)
i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi di utilizzazione dei fanghi;
e)
qualsiasi altra informazione riguardo al recepimento e all’attuazione della presente direttiva fornita dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 17.
Per presentare le serie di dati territoriali inclusi nelle informazioni che figurano nei registri si usano i servizi relativi ai dati territoriali.
2. I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione del pubblico e resi facilmente accessibili per ogni anno civile, entro otto mesi dalla fine dell’anno civile pertinente, secondo il formato consolidato di cui all’allegato della decisione 94/741/CE della Commissione (*2), o secondo un altro formato fornito in conformità dell’articolo 17 della presente direttiva.
Gli Stati membri presentano alla Commissione, con mezzi elettronici, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. Le informazioni sui metodi di trattamento e i risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti.
(*2) Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42).»;"
3)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti di esecuzione, il formato in base al quale gli Stati membri devono fornire le informazioni sull’attuazione della presente direttiva a norma dell’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione, che include le mappe, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri in conformità dell' e del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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