Art. 6
Rettifica degli errori
In vigore dal 16 mag 2019
Il regolamento (UE) 2016/919 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«La STI si applica a tutti i sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati di “controllo-comando e segnalamento” a terrà e “controllo-comando e segnalamento di bordo” del sistema ferroviario quali definiti ai punti 2.3 e 2.4 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). La sezione 7.2.1 bis dell'allegato si applica a tutte le modifiche di un sottosistema di bordo esistente.
(*1) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;"
b)
al paragrafo 2, l'espressione «dell'articolo 20 della direttiva 2008/57/CE e» è soppressa;
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
2)
all', paragrafo 1, il riferimento all'«articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797»;
3)
l' è soppresso;
4)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il riferimento agli «articoli 13 e 18 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento agli « della direttiva (UE) 2016/797»;
b)
al paragrafo 3, il riferimento all'«articolo 16 della direttiva 2004/49/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 16 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
(*)
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).»;
5)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 4, il riferimento all'«articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797»;
b)
al paragrafo 5, i termini «dei punti 7.3.2.1, 7.3.2.2 e 7.3.2.3 della decisione 2012/88/UE» sono sostituiti dai termini «dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione (*) e del punto 7.4.1.1 dell'allegato del presente regolamento.
(*)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).»;
6)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Rettifica degli errori
Se vengono individuati errori che non consentono al sistema di fornire un servizio regolare, l'Agenzia, di sua iniziativa o su richiesta della Commissione, individua le possibili soluzioni per la loro correzione e effettua la valutazione del loro impatto sulla compatibilità e la stabilità dell'ERTMS applicato. In casi simili, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere su tali soluzioni e la valutazione. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, esamina il parere dell'Agenzia e può raccomandare che le soluzioni indicate nel parere dell'Agenzia siano applicate fino alla successiva revisione della STI.
Articolo 11
Fattori di cambiamento dell'ERTMS
1. La Commissione pubblica entro giugno 2021 una relazione sulla definizione del sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo in considerazione il contributo fornito da Shift2Rail e dall'Agenzia. La relazione comprende le condizioni e le possibili strategie per la migrazione verso tale sistema e tiene in debita considerazione la coesistenza dei requisiti del sistema e dello spettro radio.
2. Se l'Agenzia ha pubblicato un parere contenente un progetto di versione delle specifiche relative a un fattore di cambiamento dell'ERTMS individuato nell'ambito dell'ERA-REP-150, i fornitori e i primi utilizzatori utilizzano tali specifiche nei loro test e ne informano l'Agenzia.»;
7)
è inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Compatibilità e futura revisione dell'ERTMS
1. L'Agenzia trasmette alla Commissione entro il 1o giugno 2020 una relazione sull'attuazione della compatibilità del sistema ETCS (ESC) e della compatibilità del sistema radio (RSC). La relazione include una valutazione dei diversi tipi di ESC e RSC e delle possibilità disponibili per ridurre le divergenze tecniche di base dei tipi di ESC e RSC. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per completare l'analisi.
2. La Commissione definisce entro il 1o dicembre 2021, sulla base del contributo fornito dall'Agenzia, le misure necessarie a eliminare le prove o i controlli tesi a dimostrare la compatibilità tecnica delle unità di bordo con le differenti implementazioni a terra dell'ERTMS, per conseguire in particolare l'armonizzazione delle regole di ingegnerizzazione e delle norme operative a livello di Stati membri e tra gli Stati membri. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Agenzia le informazioni necessarie per completare l'analisi.
3. L'Agenzia trasmette alla Commissione entro il 1o dicembre 2020 una relazione sulle possibilità di includere ulteriori elementi di architettura dei sistemi di controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo, per conseguire in particolare una progettazione adeguata alle esigenze future, agevolare l'uso di tecnologie all'avanguardia e garantire la retrocompatibilità.»;
8)
all'articolo 13, sono aggiunti i paragrafi 2 e 3 seguenti:
«2. Gli Stati membri possono autorizzare il richiedente, solo in casi debitamente giustificati, a non applicare il punto 7.4.2.1 dell'allegato a norma dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797 per qualsiasi progetto per cui è in vigore o è scaduta la possibilità di applicare il punto 7.4.2.3 dell'allegato. L'applicazione del punto 7.4.2.3 dell'allegato non richiede l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797.
3. Fatti salvi i punti 6.1.2.4 e 6.1.2.5 dell'allegato, i richiedenti possono continuare ad applicare le disposizioni della versione originale del regolamento (UE) 2016/919 (e i pertinenti pareri dell'Agenzia) in caso di richiesta di autorizzazione per
a)
progetti a terra che si trovano in una fase avanzata di sviluppo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e
b)
progetti a bordo sviluppati conformemente agli elenchi di specifiche ERTMS # 2 o # 3 di cui alla tabella A.2 dell'allegato A che si trovano in fase avanzata di sviluppo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;
9)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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