Art. 4
In vigore dal 16 mag 2019
Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:
1)
all', paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
(*)
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;
2)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell'Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente al punto 7.1.2 dell'allegato.»;
3)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto riguarda gli aspetti elencati come 'punti in sospeso' nell'appendice I dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.»;
4)
l' è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti negli Stati membri che fanno parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»;
5)
all', paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3 dell'allegato.»;
6)
all', il paragrafo 3 è così modificato:
a)
alla lettera a), i riferimenti all'«articolo 18 della direttiva 2008/57/CE» e all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE» sono sostituiti da un riferimento all'«articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797»;
b)
alla lettera b), i riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE» e all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» sono sostituiti rispettivamente da riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2016/798 del Parlemento europeo e del Consiglio (*)
(*)
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102.»
e all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»;
7)
all', i riferimenti agli «articoli da 16 a 18 della direttiva 2008/57/CE» e all'«articolo 26 della direttiva 2008/57/CE» sono sostituiti rispettivamente da riferimenti agli «articoli da 13 a 15 della direttiva (UE) 2016/797» e all'«articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797»;
8)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 4, il riferimento all'« della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'« della direttiva (UE) 2016/797»;
b)
al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;
9)
all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il punto 7.1.3.1 dell'allegato del presente regolamento non si applica ai veicoli immessi sul mercato dopo il 31 dicembre 2028. I veicoli immessi sul mercato dopo tale data sono conformi ai capitoli 4, 5 e 6 dell'allegato del presente regolamento.»;
10)
all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Gli Stati membri possono autorizzare il richiedente, solo in casi debitamente giustificati, a non applicare il presente regolamento o parti di esso a norma dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797 per qualsiasi progetto per cui è in vigore o è scaduta la possibilità di applicare i punti 7.1.1.2 o 7.1.3.1 dell'allegato. L'applicazione dei punti 7.1.1.2 o 7.1.3.1 dell'allegato non richiede l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/797.»;
11)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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