Art. 2
In vigore dal 16 mag 2019
Il regolamento (UE) n. 1299/2014 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.1 dell'allegato I della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.1 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
(*)
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;
b)
al paragrafo 3, il riferimento all'«articolo 20 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 18 della direttiva (UE) 2016/797»;
c)
il paragrafo 4 ė sostituito dal seguente:
«4. La STI si applica alla rete del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.»;
2)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto riguarda gli aspetti elencati come 'punti in sospeso' nell'appendice R dell'allegato del presente regolamento, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali stabiliti nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle previste dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.»;
3)
l' è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.7 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.7 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto del presente regolamento.»;
4)
all', paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.7 dell'allegato.»;
5)
all', il paragrafo 3 è così modificato:
a)
alla lettera a), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797»;
b)
alla lettera b), i riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE» e all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» sono sostituiti rispettivamente da riferimenti all'«articolo 16, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2016/798» del Parlamento europeo e del Consiglio (*)
(*)
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102»
e all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»;
6)
all', il paragrafo 2 è soppresso;
7)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 4, il riferimento all'« della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'« della direttiva (UE) 2016/797»;
b)
al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;
8)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:776:oj#art-2