Art. 7
Informazioni da inserire a cura dell'Agenzia
In vigore dal 16 mag 2019
La decisione di esecuzione 2011/665/UE è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Informazioni da inserire a cura dell'Agenzia
L'Agenzia inserisce nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati informazioni sulle autorizzazioni del tipo di veicolo o sulle varianti del tipo di veicolo da essa rilasciate e sulle nuove versioni di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (*2), come stabilito all'allegato II della presente decisione.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).»;"
2)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di sicurezza trasmettano le informazioni sulle autorizzazioni del tipo di veicolo o sulle varianti del tipo di veicolo da essi rilasciate e sulla nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/545, come stabilito all'allegato II della presente decisione.»;
3)
l' è sostituito dal seguente:
«
Codici delle restrizioni
I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.
L'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni è l'elenco di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (*3)
(*3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).»;"
4)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
5)
l'allegato II è sostituito dall'allegato IX del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:776:oj#art-7