Art. 5
In vigore dal 16 mag 2019
Il regolamento (UE) n. 1303/2014 è così modificato:
1)
all', il riferimento all'«allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'«allegato II della direttiva (UE) 2016/797 (*)
(*)
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'.11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;
2)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite al punto 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi fissi o che fa parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3 dell'allegato.»;
3)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 4, il riferimento all'« della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'« della direttiva (UE) 2016/797»;
b)
al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»;
4)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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