Art. 1

In vigore dal 16 mag 2019
Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, il riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento al «punto 2.7 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (*) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44)»; 2) all', il secondo comma è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) quando è ristrutturato e rinnovato in conformità del punto 7.2.2 dell'allegato del presente regolamento»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per quanto riguarda la marcatura 'GE' illustrata al punto 5 dell'appendice C dell'allegato, i carri della flotta esistente che sono stati autorizzati a norma della decisione 2006/861/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2009/107/CE, o della decisione 2006/861/CE, modificata dalle decisioni 2009/107/CE e 2012/464/UE e che soddisfano le condizioni di cui al punto 7.6.4 della decisione 2009/107/CE, possono ottenere la marcatura 'GE' senza alcuna ulteriore valutazione da parte di terzi o nuova autorizzazione di immissione sul mercato. Le imprese ferroviarie rimangono responsabili dell'utilizzo di tale marcatura sui carri in funzione.»; 3) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per quanto riguarda i “punti in sospeso” di cui all'appendice A, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che fa parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i punti in sospeso.»; 4) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per quanto riguarda i casi specifici elencati nella sezione 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dei requisiti essenziali della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite nella sezione 7.3 dell'allegato o dalle norme nazionali vigenti nello Stato membro che fa parte dell'area d'uso dei veicoli oggetto del presente regolamento.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per quanto concerne le norme nazionali relative ai casi specifici di cui al punto 7.3 dell'allegato.»; 5) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Durante un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2024, è possibile rilasciare un certificato 'CE' di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di dichiarazione 'CE' di conformità o di idoneità all'impiego, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla sezione 6.3 dell'allegato.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La produzione o la ristrutturazione/rinnovo del sottosistema utilizzando componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati entro il periodo transitorio, di cui al paragrafo 1, compresa l'immissione sul mercato.»; c) al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) (*) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102)»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Dopo un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2015, i componenti di interoperabilità “segnali di coda” di nuova produzione sono soggetti alla prevista dichiarazione 'CE' di conformità.»; 6) l'articolo 8 bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato “CE” di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità “elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” che non dispongono di una dichiarazione “CE” di conformità durante un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2024, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il componente è stato costruito prima della data di applicazione del presente regolamento; e b) il componente di interoperabilità è stato usato in un sottosistema già approvato e immesso sul mercato in almeno uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di immissione sul mercato, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1.»; c) al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»; 7) l'articolo 8 quater è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il componente di interoperabilità è stato utilizzato in un sottosistema già approvato e immesso sul mercato in almeno uno Stato membro prima della scadenza del suo periodo di autorizzazione.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di immissione sul mercato, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1.»; c) al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'«articolo 18 della direttiva 2004/49/CE» è sostituito da un riferimento all'«articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798»; 8) l' è così modificato: «La dichiarazione di verifica e/o conformità al tipo di un nuovo veicolo redatta in conformità alla decisione 2006/861/CE è considerata valida fino al termine di un periodo transitorio che scade il 1o gennaio 2017.»; 9) l'articolo 10 bis è così modificato: a) al paragrafo 4, il riferimento all'« della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento all'« della direttiva (UE) 2016/797»; b) al paragrafo 5, il riferimento alla «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da un riferimento alla «direttiva (UE) 2016/797»; 10) l'allegato è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
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