Art. 7
Trattamento delle licenze d'esercizio in relazione alle prescrizioni in materia di proprietà e controllo
In vigore dal 25 mar 2019
Trattamento delle licenze d'esercizio in relazione alle prescrizioni in materia di proprietà e controllo
1. In deroga all' del regolamento (CE) n. 1008/2008, se un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dal Regno Unito cessa di rispettare le prescrizioni di cui all', lettera f), di tale regolamento («prescrizioni in materia di proprietà e controllo») a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione, il mancato rispetto di tali prescrizioni non pregiudica la validità della licenza d'esercizio fino alla fine di un periodo di sei mesi a decorrere dal primo giorno di applicazione indicato all', paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Entro due settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento, il vettore aereo presenta un piano di azioni correttive all'autorità competente per il rilascio delle licenze. Il piano espone, in maniera completa e precisa, le misure intese a garantire il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo al più tardi il primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se il vettore aereo non presenta un piano entro il termine stabilito, l'autorità competente per il rilascio delle licenze, dopo aver offerto al vettore aereo interessato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni, revoca la licenza d'esercizio immediatamente, ma non prima della data indicata all', paragrafo 2, primo comma, e ne informa la Commissione. Tale revoca ha effetto due settimane dopo la decisione dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, ma non prima della data indicata all', paragrafo 2. L'autorità competente per il rilascio delle licenze notifica la propria decisione al vettore aereo e ne informa la Commissione.
3. Se il vettore aereo interessato presenta un piano di azioni correttive entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente per il rilascio delle licenze valuta, entro due mesi dal ricevimento del piano, se le misure ivi previste comportano il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo al più tardi il primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1, e se risulti probabile che il vettore aereo porti a termine le misure entro tale data. L'autorità competente per il rilascio delle licenze informa il vettore aereo e la Commissione in merito alla sua valutazione.
4. Se l'autorità competente per il rilascio delle licenze conclude, dopo aver offerto al vettore aereo interessato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni, che le misure previste nel piano non comportano il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo al più tardi il primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1, o se risulta improbabile che il vettore aereo interessato porti a termine le misure entro tale data, essa può revocare immediatamente la licenza d'esercizio. Tale revoca ha effetto due settimane dopo la decisione dell'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'autorità competente per il rilascio delle licenze notifica la propria decisione al vettore aereo e ne informa la Commissione.
5. Se l'autorità competente per il rilascio delle licenze conclude che le misure previste nel piano comportano il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo al più tardi il primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1, e se risulta probabile che il vettore aereo porti a termine le misure entro tale data, essa monitora costantemente e con attenzione l'attuazione del piano e informa periodicamente la Commissione delle sue conclusioni.
6. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'autorità competente per il rilascio delle licenze stabilisce se il vettore aereo rispetta pienamente le prescrizioni in materia di proprietà e controllo. Se l'autorità competente per il rilascio delle licenze stabilisce, dopo aver offerto al vettore aereo interessato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni, che il vettore aereo non rispetta pienamente le prescrizioni in materia di proprietà e controllo, essa revoca la licenza d'esercizio a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di cui al paragrafo 1.
7. Se la Commissione conclude, dopo avere offerto all'autorità competente per il rilascio delle licenze e al vettore aereo interessato la possibilità di esprimere le proprie osservazioni, che l'autorità competente per il rilascio delle licenze ha omesso di revocare la licenza d'esercizio in questione, nei casi in cui tale revoca è prevista in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 6, del presente articolo, la Commissione chiede all'autorità competente per il rilascio delle licenze di revocare la licenza d'esercizio conformemente all', paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1008/2008. Si applica l', paragrafo 3, terzo e quarto comma di tale regolamento.
8. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008.
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